Statuto

STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ISTITUTO VERONESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA”

Art. 1 – Denominazione e Sede
È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017, della legge 383/2000 e della normativa in materia, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ISTITUTO VERONESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA”, in breve “IVrR–Aps”. Essa assume la forma giuridica di Associazione Istituto non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’acronimo Aps potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’IVrR – Aps, in qualità di socio, fa parte dell’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”, giuridicamente riconosciuto con legge 16.1.1967, n. 3, mantenendo la propria autonomia giuridica, scientifica, funzionale, patrimoniale e gestionale. L’IVrR – Aps ha sede legale in via Cantarane, 26, nel Comune di Verona. Il trasferimento della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Statuto

L’IVrR–Aps è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Il Consiglio direttivo delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Finalità e Attività

L’IVrR–Aps non persegue scopo di lucro e si pone come finalità la promozione civile e culturale della società veronese e veneta. A tal fine conserva e valorizza il proprio patrimonio documentale, archivistico e bibliografi- co, sviluppa la ricerca storica, l’attività didattica, la formazione e l’aggiornamento dei docenti, approfondisce temi e snodi della Storia contemporanea, con particolare riferimento al periodo dal fascismo alla Resistenza all’Italia repubblicana e agli ambiti veneto e veronese, ispirandosi ai valori di democrazia, libertà, pluralismo culturale e antifascismo espressi nella Costituzione della Repubblica italiana.

L’IVrR–Aps nello svolgimento di queste attività si avvale del contributo di volontari. Può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e occasionale. L’IVrR–Aps opera nel territorio della Regione Veneto.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

– Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della leg- ge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, C.1, lett. D, D. Lgs 117/2017).

– Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, C.1, lett. F, D. Lgs 117/2017).

– Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, C.1, lett. H, D. Lgs 117/2017).

– Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. (art. 5, C.1, lett. I, D.Leg. 117/2017).

– Promozione della cultura della legalità, della pace fra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata. (art. 5, C.1, lett. V, D.Leg. 117/2017).

– Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproche. (art. 5, C.1, lett. W, D.Leg. 117/2017).

– L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

– L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs 117/2017.

Art. 4 – Associati fondatori

Sono associati fondatori dell’Istituto i signori: Luigi Ambrosoli, Giovanni Dean, Gianfranco De Bosio, Emilio Franzina, Maurilio Guasco, Annamaria Lona, Licisco Magagnato, Berto Perotti, Giovanni Zalin, Maurizio Zangarini e inoltre la Provincia e il Comune di Verona. Ciascuno dei due Enti pubblici nomina nel proprio seno tre rappresentanti, perché partecipino ai lavori dell’Assemblea degli associati. Tali figure potranno esprimere complessivamente un singolo voto per conto di ciascun Ente rappresentato.

Art. 5 – Ammissione

Sono associati dell’IVrR–Aps tutte le persone fisiche e altri enti o istituzioni senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’IVrR–Aps è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Ci sono 3 (tre) categorie di associati:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,

sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’IVrR–Aps.
Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 6 – Quota associativa

L’adesione all’Istituto e il diritto di partecipazione e voto in Assemblea degli associati sono subordinati al pagamento della quota associativa annua- le. Per le persone fisiche l’ammontare di tale quota viene stabilito dall’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo; per gli associati fondatori, essa viene concordata fra il Consiglio direttivo e i singoli Enti tramite appositi protocolli d’intesa. Eventuali esenzioni dal pagamento sono di esclusiva competenza del Consiglio direttivo.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati (ordinari, sostenitori e benemeriti) dell’IVrR-Aps hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione Istituto e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

Art. 8 – Volontario e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Il Direttore può proporre al Direttivo di avvalersi di prestazioni retribuite, anche fornite dai propri associati quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 9 – Recesso ed esclusione dell’associato

L’associato può recedere dall’IVrR-Aps mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’IVrR-Aps.

L’esclusione è ratificata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 10 – Organi sociali

Gli organi dell’IVrR–Aps sono:

  • Assemblea dei associati,
  • Consiglio Direttivo,
  • Presidente,
  • Direttore,
  • Collegio dei Revisori dei conti.
    Gli incarichi sociali sono svolti a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso spese.

Art. 11 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’IVrR–Aps ed è composta da tutti gli associati.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’IVrR–Aps o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, inseri- mento sul sito, tramite affissione dell’avviso nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

L’ Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un terzo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’IVrR-Aps, in libera visione a tutti gli associati.

L’ Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione Istituto. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 – Compiti dell’Assemblea

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’IVrR–Aps;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • elegge e revoca il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  • nomina e revoca, il Collegio dei Revisori dei conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e pro- muove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • ratifica sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione Istituto;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 – Validità assemblee

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il nu- mero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri asso- ciati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un nu- mero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tran- ne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’As- semblea lo ritenga opportuno).

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’IVrR–Aps e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 14 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo 7 (sette), massimo 11 (undici) membri, eletti dall’assemblea tra i propri associati.
Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili per n. 5 (cinque) mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 16 – Competenze del Consiglio direttivo

Compete al Consiglio direttivo:
a) nominare il Direttore;
b) nominare il Tesoriere;
c) approvare e rendere operativi i programmi proposti dal Direttore e dal Laboratorio di didattica della storia;
d) predisporre lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea degli associati;
e) conferire incarichi professionali su indicazione del Direttore;
f) proporre all’Assemblea l’eventuale nomina del Presidente onorario;
g) deliberare sulle modifiche dello Statuto da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea degli associati;
h) deliberare sulle domande di ammissione all’Istituto in qualità di associati;
i) deliberare la cessazione dalla qualità di associati, rispetto alle finalità statutarie ricordate sub art. 3 (tre);
m) garantire la tutela e l’integrità del patrimonio dell’Istituto.

Art. 17 – Sedute del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi membri; delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio direttivo va redatto il verbale, che verrà approvato nella seduta successiva, e che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal consigliere verbalizzante.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’IVrR–Aps, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. È rieleggibile per n. 5 (cinque) mandati consecutivi.

Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Art. 19 – Direttore

Il Direttore coordina le attività dell’Istituto.
Ha il compito di:
a) sovrintendere all’organizzazione dell’attività scientifica, dell’archivio e della biblioteca;
b) formulare al Consiglio direttivo proposte in ordine al programma di attività;
c) proporre al Consiglio direttivo la composizione del Comitato scientifico;
d) curare l’esecuzione dei deliberati del Consiglio direttivo in materia scientifica;
e) attendere alla gestione ordinaria dell’Istituto;
f) partecipare alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 20 – Collegio dei Revisori dei conti

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono eletti in numero di tre dall’Assemblea degli associati, e durano in carica tre anni. Gli eletti nomi- nano il proprio Presidente. In occasione dell’esame del rendiconto il Collegio presenta all’Assemblea una relazione morale sull’andamento economico finanziario dell’Istituto.

Art. 21 – Comitato scientifico

È facoltà dell’IVrR–Aps dotarsi, su proposta del Direttore e delibera del Consiglio Direttivo, di un Comitato scientifico, composto da studiosi qualificati. Le sedute sono convocate e presiedute dal Direttore dell’Istituto; ad esse partecipa il Presidente. Il Comitato scientifico può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi membri. I membri del Comitato scientifico decadono contemporaneamente al Consiglio direttivo che li ha nominati.

Art. 22 – Competenze del Comitato scientifico

Compete al Comitato scientifico:
a) fornire indirizzo e consulenza scientifica sui lavori che ad esso vengono sottoposti dal direttore;
b) formulare proposte di ricerca da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c) esprimere pareri in merito all’attività di ricerca ed editoriale dell’Istituto.

Art. 23 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. A lui compete:
a) garantire la regolare tenuta della contabilità sociale dell’Istituto;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c) verificare la regolarità della posizione degli associati in relazione al versamento della quota associativa annuale;
d) redigere l’elenco degli associati aventi diritto di voto in assemblea;

e) ogni altra questione attinente gli aspetti patrimoniali e contabili dell’Istituto.

Art. 24 – Laboratorio di didattica

L’Istituto può dotarsi di un Laboratorio di didattica della storia. Esso ha il compito di elaborare le strategie culturali e didattiche tramite le quali l’Istituto si propone al mondo della scuola.

Art. 25 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’IVrR–Aps sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.
L’IVrR–Aps ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 27 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’IVrR–Aps è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. É redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

I bilanci preventivo e consuntivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo con la collaborazione tecnica del Tesoriere e vengono presentati all’Assemblea ordinaria degli associati entro il 30 (trenta) giugno successivo alla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 28 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’associazione può redigere il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempi- menti necessari.

Art. 29 – Convenzioni

Le convenzioni tra l’IVrR–Aps e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

Art. 30 – Personale retribuito

L’IVrR-Aps può avvalersi di personale retribuito, anche tra gli associati, nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’IVrR–Aps ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

Art. 31 – Responsabilità e assicurazione dei volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 32 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’IVrR–Aps sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 12 (dodici). In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 32 – Libri Sociali

L’ associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devo- no essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

Art. 33 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 34 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

F.to Stefano Biguzzi

F.to Andrea Lan

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